(massima n. 1)
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., č inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento relativa a procedimento pendente alla data del 1 gennaio 2008.