(massima n. 1)
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, depositata successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sull'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l'art. 18, comma 14, del testo riformato, per cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata.