(massima n. 1)
In considerazione dell'essenza e della finalità della procedura concorsuale, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (la cui immediata esecutività — disposta dall'art. 16, comma terzo, L. fall. — corrisponde alla funzione che promuove la esecuzione collettiva) non sono suscettibili di essere sospesi, neppure a norma dell'art. 351 c.p.c., a seguito dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, disponendo espressamente l'art. 18, comma quarto, della L. fall., che “l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza”. Conseguentemente, l'opposizione, così come non costituisce ostacolo al normale svolgimento della procedura, neppure può paralizzare le doverose iniziative recuperatorie del curatore dirette alla ricostituzione del “patrimonio fallimentare” di cui egli “ha l'amministrazione” (art. 31 della L. fall.).