(massima n. 1)
Non è affetta da nullità la decisione sulla opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento cui abbia partecipato un giudice già componente il collegio decidente sulla dichiarazione del medesimo fallimento, giacché l'attuazione dell'imparzialità del giudice nel processo civile viene affidata agli istituti dell'astensione e della ricusazione, nel cui ambito va verificata in concreto la sussistenza di atti il cui compimento da parte del giudice comporti valutazioni di merito tali da pregiudicare le successive decisioni, dovendosi peraltro rilavare che, nella fattispecie, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, ed intervenendo invece quella di opposizione all'esito di un giudizio a cognizione piena, non può ritenersi che il secondo giudizio sia pregiudicato dal precedente, onde neppure astrattamente sarebbe configurabile la situazione di incompatibilità che avrebbe legittimato la ricusazione.