(massima n. 1)
La sentenza emessa in primo grado nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai sensi degli art. 18 e 19 della legge fall. (nel testo previgente, applicabile "ratione temporis"), dallo stesso collegio che ha provveduto alla dichiarazione di fallimento, non č affetta da nullitā per vizio di costituzione del giudice ma, avendo il giudizio di opposizione il carattere e la funzione sostanziale di un giudizio d'impugnazione di secondo grado, integra l'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51, n. 4, c.p.c., da far valere esclusivamente mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 52 c.p.c. nel corso del procedimento ove si sia verificata l'incompatibilitā.