(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della societą anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, ovverosia la situazione giuridica della societą cancellata, trova applicazione anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata chiesta da una societą successivamente cancellata dal registro delle imprese, non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, non avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento del diritto di quest'ultima, e non vertendosi dunque in un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale, giustificato dalla qualitą di parte del rapporto sostanziale controverso, ma in un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in relazione alla quale la cancellazione della societą istante escluse la possibilitą di una integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, in quanto estinta, ben potendo il giudizio processuale tra le altre parti.