(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nella parte in cui esclude dalla sospensione feriale dei termini le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le stesse e gli altri giudizi connessi alle procedure concorsuali, attesa la peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti.