(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 c.p.c.