(massima n. 1)
La contestuale proposizione, da parte del fallito, da un canto, dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento ex art. 18 della legge fallimentare, dall'altro, del ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi del tutto legittima, atteso che il legislatore ha conferito prevalenza a quest'ultimo mezzo — qualora esso sia esperito — rispetto a tutti gli altri possibili mezzi ordinari di impugnazione della stessa sentenza, così risolvendo in favore del regolamento di competenza la situazione di incompatibilità logica e di alternatività necessaria esistente tra i due procedimenti.