(massima n. 2)
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore nč i creditori, nč svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la sentenza impugnata per aver ritenuto doverosa la partecipazione del commissario giudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne aveva erroneamente statuito l'equiparazione al Ģcreditore istante ģ sul presupposto che la risoluzione del concordato e il fallimento erano stati richiesti dal predetto commissario).