(massima n. 1)
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n. 169 del 2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello camerale.