(massima n. 1)
L'art. 18 legge fall., nel testo novellato dai d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non pił l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensģ un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza, derivandone, quindi, che costituisce parte necessaria di tale gravame innanzitutto il creditore su impulso del quale detto giudizio si č svolto.