Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3301 del 20 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di dichiarazione di fallimento l'omissione da parte dell'imprenditore che chieda il proprio fallimento del deposito delle scritture contabili, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi dell'art. 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che può essere eccepita solo da chi dimostri di avere un interesse proprio a tale produzione, non costituisce di per sé motivo di nullità della dichiarazione di fallimento, dovendo il fallito ovviare a tale omissione ai sensi dell'art. 16, comma secondo, n. 3 del detto decreto.

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