(massima n. 1)
In materia di dichiarazione di fallimento l'omissione da parte dell'imprenditore che chieda il proprio fallimento del deposito delle scritture contabili, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi dell'art. 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che può essere eccepita solo da chi dimostri di avere un interesse proprio a tale produzione, non costituisce di per sé motivo di nullità della dichiarazione di fallimento, dovendo il fallito ovviare a tale omissione ai sensi dell'art. 16, comma secondo, n. 3 del detto decreto.