(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699, comma secondo c.p. e 5 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895 in riferimento all'art. 3 della Costituzione per la mancata estensione alle armi da punta e da taglio della diminuente per i fatti di lieve entità prevista dall'art. 7 legge precitata per le armi da guerra o comuni da sparo, posto che la disparità di trattamento sanzionatorio tra le diverse fattispecie risulta giustificata dalla classificazione come contravvenzioni dei reati concernenti le armi da punta e taglio e dalle differenze specifiche inerenti le pene complessivamente comminate.