(massima n. 1)
Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale č l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali č punibile ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo, caratterizzata da una diversa materialitā giuridica, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, č inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale).