(massima n. 1)
Ai fini della individuazione della competenza territoriale dell'ufficio giudiziario cui spetta dichiarare il fallimento di una societą di capitali, il cui trasferimento di sede all'interno del territorio dello Stato si assuma reale e non fittizio, il trasferimento successivo della societą in uno Stato estero costituisce circostanza irrilevante se non risulta, in alcun modo, che esso sia avvenuto conformemente alle leggi dei due Stati interessati, atteso che l'art. 25, comma 3, legge 31 maggio 1995, n. 218, subordina a tale condizione l'efficacia del mutamento di sede.