(massima n. 1)
La disciplina fissata dalla Convenzione italo — francese del 3 giugno 1930 sulla esecuzione delle sentenze civili e commerciali, resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n. 45, e tuttora in vigore in materia fallimentare, ed, in particolare, il principio secondo il quale gli effetti del fallimento, dichiarato in uno dei due Stati, si estendono al territorio dell'altro Stato, riguarda anche la cosiddetta forza attrattiva della competenza del tribunale fallimentare nei confronti di tutte le azioni connesse col fallimento, e comporta, pertanto, per il caso in cui il debitore sia stato dichiarato fallito in Francia, che il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alle pretese del creditore, ivi comprese quelle dirette al conseguimento di provvedimenti cautelari, come l'istanza di autorizzazione e di convalida di sequestro conservativo su beni del debitore medesimo.