(massima n. 1)
Qualora, nel corso del giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, il fallito chieda l'estensione della procedura concorsuale ad una societā con sede nella Repubblica francese, tale domanda, da intendersi come istanza per l'instaurazione di un autonomo fallimento, spetta alla competenza del giudice francese, restando sottratta alla cognizione del giudice italiano, ancorché detta societā svolga in Italia parte della sua attivitā mediante succursali, atteso che l'art. 20 secondo comma della Convenzione italo francese in materia civile e commerciale del 3 giugno 1930 (resa esecutiva in Italia con L. 7 gennaio 1932 n. 45 e rimessa in vigore con scambio di note dell'1 ed 11 marzo 1948), il quale č norma speciale derogativa della norma generale dettata dall'art. 9 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, devolve la dichiarazione del fallimento di una societā all'autoritā di quello dei due Stati in cui la stessa abbia la propria sede.