(massima n. 1)
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla istanza di fallimento di una società con sede all'estero e priva di stabile rappresentanza in Italia, non può essere escluso in relazione al fatto che la società medesima abbia “operato” in Italia, ivi stipulando contratti, dato che il luogo in cui si svolge l'attività negoziale dell'impresa non può identificarsi con quello della sua sede, da intendersi come centro degli interessi e della effettiva attività amministrativa e direttiva.