(massima n. 1)
In tema di fallimento, qualora una persona fisica sia socio (illimitatamente responsabile) di pił societą operanti in luoghi diversi, il conflitto di competenza eventualmente insorto in relazione alla dichiarazione di fallimento della persona fisica deve essere risolto, in base al generale principio della prevenzione, che esige unicitą di procedura concorsuale nei confronti del medesimo soggetto dichiarando la competenza del giudice che, per primo, ne ebbe a dichiarare il fallimento, mentre il conflitto insorto con riguardo alla dichiarazione di fallimento delle societą va risolto secondo il criterio indicato dall'art. 9 della legge fallimentare, tenuto conto che la competenza inderogabile stabilita in tale disposizione risponde ad esigenze funzionali, che possono essere assolte nel modo pił conveniente solo dal giudice del luogo ove ha sede l'impresa, e che prevalgono, pertanto, su quelle considerate dall'art. 148 della legge fallimentare.