(massima n. 1)
In tema di maltrattamento di animali, l'art. 4 della legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell'art. 727 c.p. — come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 — ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l'animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell'art. 21 lett. r) citata legge n. 157 del 1992, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art. 727 c.p.