(massima n. 1)
La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art. 727 c.p., che modificato della L. 22 novembre 1993, n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimitā, anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla L. n. 473 del 1993. (Fattispecie in cui la S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 c.p., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto strattonato dalla fune cui č legato, pratica consentita dalla L. n. 157 del 1992).