(massima n. 1)
In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'«incrudelimento» può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali «in condizioni incompatibile con la loro natura», pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).