(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 727 c.p. č configurabile quando, accolto un animale presso di sč, il soggetto non si curi pił del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.