(massima n. 1)
Secondo la disposizione di cui all'art. 727 c.p., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessitā, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, č stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertā di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni).