(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) non punisce l'uccisione di animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi, e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche, in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietā verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti. (Nella specie č stato ritenuto non sussistente la violazione dell'interesse protetto dalla norma, in quanto si trattava di uccisione di un cane ad opera di un altro cane sfuggito all'attenzione di chi lo custodiva, fatto tipico di responsabilitā civile ex art. 2052 c.c., che prevede espressamente il danno cagionato dall'animale custodito dal proprietario o smarrito).