(massima n. 1)
La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali «sufficiente spazio», art. 6; l'obbligo di garantire «acque e alimentazione» durante il trasporto, art. 6, punto 4; l'obbligo di evitare «promiscuità tra animali» nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare «mezzi adeguati», art. 9; l'obbligo di impedire «deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori» nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39.