(massima n. 1)
Il danneggiamento di beni privati di particolare interesse artistico, storico o archeologico non notificati è punibile rispettivamente a norma degli artt. 635 o 733 c.p. ove avvenga ad opera di terzo estraneo ovvero ad opera del proprietario, possessore o detentore di essi, sempre che, in quest'ultimo caso, l'agente sia consapevole del loro rilevante pregio. Qualora, però, sia intervenuta la notifica prevista dall'art. 2 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, la punibilità è garantita nei confronti di chiunque a norma dell'art. 59 stessa legge (come sostituito dall'art. 16 della L. 1 marzo 1975, n. 44), in relazione al precedente art. 12, restando esclusa in tal caso l'applicabilità dell'art. 733 c.p.