(massima n. 2)
L'art. 733 c.p. prevede nella parte precettiva l'obbligo in capo a chi ha la disponibilità dei beni sia di prevenire ed evitare ogni forma di danneggiamento degli stessi, sia di fare tutto ciò che è opportuno per la buona conservazione del bene. La violazione di tale obbligo integra — sotto il profilo oggettivo — un reato di danno a forma libera e permanente. L'evento lesivo dell'oggetto materiale, infatti, può verificarsi sia attraverso un solo atto, istantaneamente, sia attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni tutela da aggressioni umane (cosiddetto vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti).