(massima n. 1)
Il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 11 comma primo e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è reato di condotta, che consiste nel demolire, rimuovere, modificare o restaurare le cose di interesse artistico senza l'autorizzazione del ministero competente, e di pericolo, poiché non è richiesta la lesione in concreto del patrimonio artistico, che è il bene tutelato dalla norma, mentre il reato previsto dall'art. 733 c.p. è reato di evento di danno e punisce il deterioramento o danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante quando da ciò derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale. Tra le due ipotesi perciò può esservi concorso formale dal momento che esse regolano due fattispecie diverse che solo parzialmente coincidono.