(massima n. 1)
La contravvenzione di partecipazione a giuochi d'azzardo ha carattere di reato collettivo, ed esige una pluralitā di soggetti attivi (concorso necessario); ad essa sono quindi applicabili le regole dettate dagli artt. 110 e seguenti c.p., le quali, riguardando in genere il concorso di persone nel reato, concernono anche il concorso necessario. Alla contravvenzione suddetta č pertanto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non contenendo le disposizioni relative al giuoco d'azzardo regole speciali in ordine al numero delle persone che tengono il giuoco o prendono parte ad esso.