(massima n. 1)
L'art. 61 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, non consente all'autoritą amministrativa, in deroga al divieto di cui agli artt. 718 e seguenti del codice penale, di autorizzare l'esercizio di giuoco d'azzardo. Infatti, con la disposizione di legge, meramente fiscale, del citato art. 61 secondo cui «la tassa sull'autorizzazione all'esercizio delle case da giuoco si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo» il legislatore tributario non si č curato di come e da chi possa essere autorizzato il giuoco d'azzardo, ma ha voluto unicamente assicurare il pagamento delle imposte in relazione ai cospicui movimenti di ricchezza connessi all'esercizio del giuoco d'azzardo. (Nella specie č stata ritenuta illegittima l'istituzione di una casa da giuoco, in Bagni di Lucca, con autorizzazione amministrativa sottoscritta dal sindaco).