(massima n. 1)
Ai fini dell'esistenza delle contravvenzioni ex artt. 718 e 719 c.p., ossia dell'agevolazione del giuoco d'azzardo in pubblico locale, è sufficiente per il tenutario dell'esercizio una mera condotta di natura omissiva, e ciò si verifica quando l'agente, titolare, o chi per lui, del pubblico esercizio, che aveva l'obbligo giuridico di impedire che ivi si iniziasse o si praticasse un giuoco d'azzardo, abbia in concreto omesso di esercitare la dovuta sorveglianza. Ai fini suddetti, infatti, non si richiede l'effettiva partecipazione di estranei al giuoco né la sorpresa in flagranza di costoro, essendo sufficiente che il tutto sia stato predisposto o consentito per giuocare d'azzardo.