(massima n. 1)
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si determina con riferimento alla sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e organizzazione dell'impresa stessa, da identificarsi in via presuntiva con la sede legale; tale presunzione opera anche in caso di trasferimento della sede legale con riferimento alla nuova sede, salvo ricorra la prova che il trasferimento sia meramente formale e disposto per difficoltą economiche e per intralciare gli interessi dei creditori. (Nella specie la sede era stata trasferita nel 1995 nell'ambito di un progetto di espansione dell'attivitą e le passivitą erano tutte del 1997 e la S.C., in sede di regolamento di competenza d'ufficio, ha affermato la competenza del giudice della nuova sede).