(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione del fallimento, č ininfluente il trasferimento della sede legale dell'impresa successivo al verificarsi dello stato di insolvenza. (La S.C. ha affermato tale principio con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della modifica dell'art. 9 legge fall. introdotta dall'art. 7 D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ma rilevando la sintonia con la novella del principio affermato).