(massima n. 1)
Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma dell'art. 9, comma 2, legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, resta imprescindibile la verifica dell'effettivitą del trasferimento della sede legale; ne consegue che se, come nella specie la sede legale, coincida con un mero recapito di uno studio professionale, dove non vi sono beni o strutture aziendali, č superata la presunzione "juris tamtum" di coincidenza della sede effettiva con quella legale, a nulla rilevando la positivitą della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nella nuova sede, di significato neutro rispetto all'oggetto dell'accertamento in questione.