(massima n. 1)
Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma del nuovo art. 9, comma 2, della legge fall., non rileva il trasferimento della sede dell'imprenditore intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (principio enunciato su un regolamento di competenza d'ufficio nel quale la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale che di fatto aveva erroneamente attribuito rilevanza al trasferimento infrannuale).