(massima n. 1)
A norma dell'art. 645, comma primo c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Consegue che la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla — e non inesistente — che può costituire oggetto di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Qualora poi nel precedente grado non sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, la Corte, nel dichiarare la nullità del giudizio a norma dell'art. 82, comma secondo c.p.c., deve pronunziare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice.