(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9 legge fall., al fine della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, nel caso in cui sia accertato che la sede legale (nella specie, all'estero) non coincida con quella effettiva, acquistano una particolare rilevanza l'ubicazione in Italia della sede secondaria amministrativa, essendo plausibile che l'allocazione della stessa coincida con il luogo in cui la societą operi dal punto di vista decisionale, e l'operativitą, presso tale luogo, di altre societą del medesimo gruppo.