(massima n. 1)
La competenza alla dichiarazione del fallimento spetta in via esclusiva al tribunale del luogo della sede principale dell'impresa, a norma dell'art. 9 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e non può trovare deroga per il fatto che un altro tribunale abbia in precedenza ammesso al concordato preventivo lo stesso debitore.