(massima n. 1)
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, che appartiene al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, è di carattere funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non può trovare eccezione per il fatto che altro tribunale abbia aperto la procedura di ammissione del medesimo imprenditore al concordato preventivo — non essendo applicabile, nell'ipotesi, il principio della prevenzione — né, a maggior ragione, per il solo fatto che la domanda di ammissione a tale procedura sia stata presentata ad altro tribunale.