(massima n. 1)
La servitų di uso pubblico č caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettivitā indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all'ente territoriale che rappresenta la collettivitā - normalmente il Comune - ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettivitā "uti singulus".