(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi assorbita nell'aggravante della violenza sulle cose prevista per il furto dall'art. 625, n. 2, c.p. qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, e sempre che il loro possesso sia limitato ai fini della consumazione del furto senza protrarsi per un tempo giuridicamente apprezzabile.