(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. č assorbita dal reato di furto aggravato solo se gli arnesi sono stati usati sicuramente per consumare il furto e soprattutto se il loro possesso č stato accertato nell'atto di commettere il furto stesso. (Nella specie, la disponibilitā degli arnesi atti allo scasso fu accertata dopo e non durante la consumazione del furto aggravato commesso dallo stesso agente in concorso con altri e, quindi, č stata ritenuta sussistente la responsabilitā per la contravvenzione unita a quella per il delitto).