(massima n. 1)
In tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il reato di furto circostanziato, tentato o consumato, quando il soggetto attivo è sorpreso mentre si accinge, essendo in possesso di chiavi alterate, ad introdursi, a scopo di furto, in luogo di abitazione, la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. è assorbita nell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 stesso codice; nel caso di furto tentato, il non avere di fatto utilizzato gli arnesi non comporta — anche in presenza della condizione soggettiva richiesta dalla legge — il concorso della contravvenzione, poiché il riferimento degli arnesi in questione, pure rapportato al tempo ante factum deve essere riguardato, unitamente agli altri elementi significativi emersi come parte degli altri atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto; dopo la consumazione del delitto, indipendentemente dall'uso di strumenti del genere in questione, il concorso è ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poiché la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia.