(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi assorbita dall'aggravante della violenza sulle cose, prevista per il furto dall'art. 625, n. 2, c.p., qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, ma non dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, c.p., venendo ad incidere su un interesse del tutto diverso da quello tutelato da quest'ultima aggravante.