(massima n. 1)
Il difetto di legitimatio ad causam, la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, č rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata.