(massima n. 1)
L'interpretazione del testamento č caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una pił penetrante ricerca, al di lą della mera dichiarazione, della volontą del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente casi dubbi, anche ad elementi estrinseci della scheda, come la cultura, la mentalitą e l'ambiente i vita del testatore. Ne deriva che il giudice di ferito puņ attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo pił adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (nel ribadire tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione ad un'istituzione di erede risolutivamente condizionata, aveva equiparato, al fine dell'avveramento della condizione si sine liberis decesserit, i figli adottivi a quelli legittimi, alla stregua esclusivamente dei parametri normativi di cui agli artt. 536 e 567 c.c.).