(massima n. 1)
Quando il convenuto eccepisca la propria estraneitā al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual č la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolaritā passiva del rapporto controverso, cioč dell'identificabilitā o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, č esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di oggetto tenuto a subirla. Diversamente, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolaritā del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolaritā dev'essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non puō essere eccepito per la prima volta in cassazione.