(massima n. 1)
La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di rispettivamente soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolaritą attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di «legitimatio ad causam» nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolaritą del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito di rigetto della domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale, nel ravvisato difetto rilevato d'ufficio di «legitimatio ad causam» dell'attore, per mancata prova del suo diritto di proprietą sul ciclomotore nello stesso coinvolto).